Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 73.2 -bis. (1)
Art. 73.2 -bis. (1)
1. I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 158, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.