Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 33. (1)
Art. 33. (1)
1. Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 214, L. 19 maggio 1975, n. 151.