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Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024

Morte di congiunti (parenti della vittima) Perdita del rapporto parentale - Membri della famiglia nucleare "successiva" e "originaria" - Presunzione iuris tantum di sofferenza morale - Configurabilità - Conseguente onere del danneggiante di dimostrarne l'inesistenza - Danno dinamico-relazionale - Prova - Onere del danneggiato - Sussistenza.

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).