Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza e dovere di difesa – Uso di espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2001, n. 167
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che nel corso di una causa ecceda nell’attività difensiva arrivando ad accusare il difensore di controparte di gravi reati penali. (Nella specie è stata ridotta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione da mesi quattro a mesi tre). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 25 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2001, n. 167