La sanzione disciplinare nel caso di molteplici addebiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 147
In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 del codice deontologico forense (ora, 21 ncdf), nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 147