Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto di colleganza – Colloquio in udienza con il magistrato in assenza del collega di controparte – Rapporto diretto con la controparte – Illecito disciplinare – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 106
Viola l’art. 22 del Codice Deontologico l’avvocato che, in assenza del difensore della controparte, discuta con il giudice in udienza senza preventivamente informare il collega, rappresentando altresì fatti non corrispondenti a verità.
Deve ritenersi censurabile sotto il profilo disciplinare, per violazione dell’art. 22 del Codice Deontologico, il comportamento dell’avvocato che intrattenga rapporti diretti con le controparti assistite da altro legale senza informare il collega, risultando irrilevante la circostanza che costoro siano vicini di casa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 106