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ncendio colposo da violazione delle norme di sicurezza degli impianti - Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 17208 del 04/04/2023 Ud. (dep. 26/04/2023) Rv. 284465 - 01

Reati contro l’incolumità pubblica - delitti - delitti colposi - di danno o di pericolo - Incendio colposo da violazione delle norme di sicurezza degli impianti - Responsabile tecnico preposto dal titolare dell’impresa ex art. 2, comma 2, legge n. 46 del 1990 e d.m. n. 37 del 2008 - Posizione di garanzia - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.

 

In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilità del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell'impianto.

 

Reati contro l’incolumità pubblica