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Divieto di "reformatio in peius" - Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 16994 del 16/03/2023 Ud. (dep. 21/04/2023) Rv. 284565 - 01

Impugnazioni - appello - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius" - Riduzione della pena detentiva - Rideterminazione in aumento della pena pecuniaria - Ammissibilità – Condizioni.

 

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.

 

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