In tema di arbitrato, il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., qualora, decidendo su una o più domande, definisca il giudizio relativamente ad esse, mentre deve essere esclusa l'immediata impugnazione del provvedimento arbitrale che risolva solo questioni istruttorie, premettendo alcune considerazioni a supporto della statuizione adottata, ma senza compromettere la decisione finale della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32996 del 09/11/2022 (Rv. 666228 - 01)