Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - poteri dell'interventore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15787 del 28/07/2005
Preclusione dell'art. 268 cod. proc. civ. - Estensione alla domanda dell'interventore - Esclusione - Accettazione dello stato del processo con riferimento alle preclusioni istruttorie verificatesi nei confronti delle parti originarie - Sussistenza - Fattispecie relativa ad intervento dell'INAIL per la proposizione di azione di rivalsa.
La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 cod. proc. civ. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie. (Principio affermato in relazione ad intervento volontario proposto dall'INAIL nel corso di controversia di risarcimento danni e contenente domanda di rivalsa nei confronti del danneggiante per l'indennizzo corrisposto al soggetto danneggiato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15787 del 28/07/2005