Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22149 del 29/10/2015
Fondi pensionistici integrativi aventi natura di persona giuridica privata - Adozione o modifica statutaria - Provvedimento di approvazione della COVIP - Natura - Elemento integrativo dell'efficacia - Decorrenza - Fondamento.
In tema di Fondi pensionistici integrativi aventi natura di persona giuridica privata, il provvedimento di approvazione della COVIP non rientra tra gli elementi costitutivi degli atti di adozione o modifica dello statuto da parte del Fondo, ma è solo integrativo della loro efficacia con effetto "ex tunc", in quanto finalizzato al controllo circa la correttezza e la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22149 del 29/10/2015