Azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - procedimento possessorio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6030 del 28/02/2019
Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - procedimento possessorio - fasi del giudizio - Provvedimento del giudice di primo grado di accoglimento dell'istanza di tutela del possesso con omissione della remissione delle parti alla fase di merito - Reclamabilità - Esclusione - Appellabilità - Sussistenza - Esame nel merito da parte del tribunale del reclamo erroneamente proposto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Poteri della Corte di cassazione.
Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l'appello. Tuttavia, ove il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, tale provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione; in questa ipotesi, se il provvedimento gravato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello, la Corte decide il ricorso mentre, in caso contrario, deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6030 del 28/02/2019
Cod_Civ_art_1168, Cod_Proc_Civ_art_703
procedimento possessorio