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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilita' del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21194 del 13/09/2017

Sentenza d’appello di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione – Omessa impugnazione immediata – Sopraggiunto mutamento interpretativo dell’art. 360, comma 3, c.p.c. - Esclusione di effetto conseguente a "Overruling" - Richiesta di rimessione in termini per ricorrere in cassazione - Rigetto – Fondamento - Fattispecie.

La parte che non abbia proposto immediato ricorso per cassazione, facendo affidamento sull'interpretazione dell'art. 360, comma 3, c.p.c., che riteneva non immediatamente ed autonomamente impugnabile la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 353 c.p.c., non ha diritto alla rimessione in termini nella pendenza del giudizio di merito riassunto dinanzi al primo giudice, al fine di impugnare autonomamente detta sentenza d'appello, a seguito del mutamento della giurisprudenza di legittimità, potendo la statuizione sulla questione di giurisdizione della pronuncia d’appello essere impugnata in cassazione nell’ipotesi in cui la decisione, eventualmente sfavorevole nel merito, del giudice di primo grado abbia trovato conferma in appello. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata chiesta, alla luce del mutamento interpretativo sull'art. 360, comma 3, c.p.c., la rimessione in termini ai fini dell'impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva affermato la giurisdizione del g.o. declinata dal primo giudice, rimettendo le parti davanti a quest'ultimo).

Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21194 del 13/09/2017