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Giurisdizione civile - poteri ed obblighi del giudice ordinario - nei confronti della p.a. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30517 del 03/11/2023 (Rv. 669363 - 01)

Disapplicazione di atti amministrativi costituzione della repubblica - eguaglianza - in genere - Discriminazione mediante adozione di atto amministrativo - Configurabilità - Poteri del giudice ordinario - Disapplicazione dell'atto - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'azione contro la discriminazione prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l'atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa. (Nella specie, si è affermato che può dar luogo ad un provvedimento discriminatorio disapplicabile l'esercizio, da parte della Regione Lombardia, del diritto c.d. di prelazione culturale di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 42 del 2004, tendente ad impedire che un edificio venga trasferito ad un'associazione islamica che se ne era resa aggiudicataria ad un'asta pubblica).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30517 del 03/11/2023 (Rv. 669363 - 01)