Termine ex art. 1957, comma 1, c.c. - Clausola derogatoria in senso favorevole al creditore - Vessatorietà ex art. 1469-bis c.c. ("ratione temporis" vigente) - Sussistenza.
È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023 (Rv. 669096 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1469_2, Cod_Civ_art_1957