Previsione dell'importo massimo garantito ex art. 1938 cod. civ. - Applicabilità alle sole fideiussioni rilasciate a favore di banche o società finanziarie - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5951 del 14/03/2014
In tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, il quale prevede la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, non si applica solo alle fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie, posto che né la lettera della norma, né la sua "ratio", consentono tale limitazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5951 del 14/03/2014