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Elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi - limite del doppio mandato. Corte Costituzionale - Comunicato stampa - Legittimo il divieto di terzo mandato consecutivo per i componenti dei consigli forensi 18.9.2019

 Avvocato e procuratore - Elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi - Limiti all'elettorato passivo - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Norma di interpretazione autentica che, ai fini del rispetto del divieto di rielezione, prevede che si tenga conto anche dei mandati espletati, anche solo in parte, prima dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017. documentazione estratta dal sito web della Corte costituzionale

(R.O. 65/2019, 66/2019)

Corte Costituzionale - Comunicato stampa - Legittimo il divieto di terzo mandato consecutivo per i componenti dei consigli forensi

La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dal Consiglio nazionale forense (Cnf) sulla legittimità costituzionale del divieto del terzo mandato consecutivo dei componenti dei Consigli circondariali forensi, previsto dalla legge n. 113/2017.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate non fondate.

La Corte ha escluso che il divieto in questione - che comunque consente la ricandidabilità dopo un quadriennio di sosta - violi il diritto di elettorato passivo degli iscritti e ha considerato che la norma censurata realizza un ragionevole bilanciamento con le esigenze di rinnovamento e di parità nell’accesso alle cariche forensi.

La Corte ha inoltre ritenuto che la disposizione censurata non ha carattere retroattivo, come già affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 32.781/2018).
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
Roma, 18 giugno 2019

Il Consiglio nazionale forense, con due ordinanze di analogo contenuto, solleva, nel corso di due procedimenti per reclamo elettorale, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi) e dell’articolo 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.

La prima delle disposizioni censurate disciplina l’elettorato attivo e passivo dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi e, in particolare, contiene, al comma 3, secondo periodo, la previsione che i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il giudice a quo sospetta che tale norma contrasti con gli articoli 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione sotto i profili della irragionevole limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo e della illegittima ed irragionevole compressione dell’ambito di autonomia riservato agli ordini circondariali forensi, quali enti pubblici non economici a carattere associativo.

Il rimettente afferma, quindi, che ancor più gravi dubbi si pongono con riferimento alla seconda disposizione censurata recante una norma che - facendo propria l’interpretazione della Corte di cassazione, resa con la sentenza n. 32781 del 20 dicembre 2018 - prevede che l’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017 si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto dei due mandati consecutivi, debba tenersi conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima dell’entrata in vigore della legge che ha disposto il divieto, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. A parere del rimettente sussisterebbe così un contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza delle norme retroattive di interpretazione autentica incidendo, peraltro, su procedimenti elettorali in corso e, pertanto, ledendo anche il legittimo affidamento e i diritti di elettorato attivo e passivo.

Norme censurate

Legge 12 luglio 2017, n. 113.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei dei consigli degli ordini circondariali forensi

Capo II - Elettorato attivo e passivo e sistema elettorale

Art. 3. Elettorato attivo e passivo

In vigore dal 21 luglio 2017

  1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.
  2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
  3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
  4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (1). Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 11-quinquies. Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (26)

In vigore dal 13 febbraio 2019

  1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.
  2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.