assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza - Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903
L’assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa - Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903
In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 del codice), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (artt. 6, 7 e 8 del codice), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)
Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903