Avvocato e procuratore - Consigli dell'ordine - elezioni - Rinnovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2481 del 31/01/2017
Reclamo al Consiglio Nazionale Forense per l’annullamento dei risultati - Annullamento, successivamente alla conclusione delle operazioni elettorali e con efficacia di giudicato, di alcune norme del relativo regolamento - Disapplicazione delle norme regolamentari annullate - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, adìto con reclamo avverso la proclamazione degli eletti, può disapplicare, in via incidentale e nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, le norme regolamentari, giudicate illegittime, che disciplinano le operazioni elettorali, a ciò non ostando che tali disposizioni (nella specie, gli artt. 7 e 9 del d.m. n. 170 del 2014) siano state annullate, con decisione passata in cosa giudicata, successivamente alla conclusione delle elezioni medesime, purché i risultati di queste ultime siano stati tempestivamente impugnati, così precludendo di considerare i rapporti sorti nel vigore delle previsioni annullate come esauriti sotto la vigenza di queste ultime.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2481 del 31/01/2017