Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VII: della filiazione capo II: della filiazione naturale e della legittimazione sezione I: della filiazione naturale § 1 - Del riconoscimento dei figli § 2 - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale Art.270. Legittimazione attiva e termine.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 270.Legittimazione attiva e termine.
1. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio. (1)
2. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti, entro due anni dalla morte. (2)
3. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
4. Si applica l'articolo 245. (3)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(2) Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(3) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 270. Legittimazione attiva e termine.
1. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.
2. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.
3. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
la giurisprudenza
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