Preside assente - Obbligo nomina del vicario come facente funzioni

04/09/2003 Preside assente - Obbligo nomina del vicario come facente funzioni -Articolo 323 Cp

Penale e Procedura - Preside assente - Obbligo nomina del vicario come facente funzioni - Articolo 323 Cp -(Cassazione – Sezione sesta penale (up) – sentenza 22 settembre-4 novembre 2003, n. 41918)

Fatto

1.1. Con sentenza in data 5 giugno 2002 la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno in data 9 maggio 2001 aveva condannato, previa concessione delle attenuanti di cui agli articoli 62bis e 323bis Cp, Pannullo Emilio alla pena di mesi tre di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per un anno per il reato di cui all’articolo 323 Cp, per avere, quale preside della “Scuola Media Statale Nicola Verzieri” di Albanella, conferito alla professoressa Vincenza Lamberti l’incarico di direzione di titolarità della scuola per complessivi giorni 62 negli anni scolastici 1994/95 e 1995/96 in luogo del professor Benedetto Croce (eletto dal collegio dei docenti e nominato vicario, e quindi avente diritto a svolgere le superiori funzioni in sostituzione del preside), così arrecando intenzionalmente alla Lamberti l’ingiusto vantaggio patrimoniale della percezione della indennità di funzione, con danno per il Croce (pena sospesa a termini e condizioni di legge).

1.2. Avverso la predetta sentenza del 5 giugno 2002 ha proposto ricorso per cassazione Pannullo Emilio, chiedendone l’annullamento. Con un unico motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale per insussistenza dell’elemento della violazione di legge o regolamento o altro atto assimilabile, indispensabile per la configurabilità della contestata fattispecie di abuso in atti di ufficio, e in ogni caso mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. In particolare, si segnala che nel momento in cui il preside Pannullo dispose «le due sostituzioni significative oggetto della contestazione (quelle dell’estate ‘95 e dell’estate ‘96) non poteva che indicare quale sostituto la prof.ssa Lamberti, essendo il prof. Croce in ferie» e che nessuna norma legislativa o regolamentare consentiva o imponeva al preside di richiamare dalle ferie il vicario anziano, anche se questi si era reso disponibile in tal senso. Anzi, nel caso di specie, il ricorrente non avrebbe fatto altro che applicare le direttive espressamente indicate dalla circolare del Provveditore agli Studi di Salerno 125/93. In definitiva l’unica censura che sarebbe possibile muovere al Pannullo sarebbe quella di non avere saputo convenientemente organizzare “le ferie nel loro complesso” dei docenti. In ogni caso la sentenza impugnata difetterebbe “in modo vistoso” nella sua motivazione, essendosi limitata a rigettare le ragioni difensive senza dare contezza delle argomentazioni giuridiche poste alla base della decisione.

Diritto

2.1. Il ricorso è infondato.

Risulta dalla sentenza censurata che il conferimento dell’incarico direttivo da parte del preside Pannullo alla professoressa Lamberti anziché al vicario prof. Croce si verificò in svariati periodi, e precisamente dal 21 luglio al 25 agosto 1995, dal 27 al 30 dicembre 1995, dal 2 al 5 gennaio 1996, dal 4 al 9 aprile 1996, dal 31 luglio al 23 agosto 1996. Risulta altresì dalla sentenza impugnata che in quelle occasioni il professor Croce si trovava in servizio “ad eccezione che per i due periodi estivi (1995 e 1996)”, in riferimento ai quali, però, aveva dichiarato (“per il 1995 verbalmente, per l’anno successivo formalmente per iscritto”) la sua disponibilità, stante la sua qualità di vicario, a rientrare in servizio nel periodo in cui il preside si fosse determinato a fruire delle ferie (“essendo, peraltro, facilmente egli reperibile in quanto si tratteneva in Albanella”).

La Corte di merito ha conseguentemente rilevato che il Pannullo ebbe a conferire, senza alcuna giustificazione, l’incarico direttivo alla Lamberti, pur essendo il vicario Croce in alcuni periodi in servizio e in altri disponibile ad avvicendarsi al preside nella direzione.

Risulta altresì dalla sentenza impugnata (e da quella di primo grado, alla quale i giudici di appello fanno esplicito rinvio) che già nel 1996, in relazione ai fatti del 1995, il Provveditore agli Studi aveva mosso precisi rilievi in proposito al Pannullo, la cui condotta aveva arbitrariamente esautorato di fatto il vicario dalle sue funzioni, lasciando la scuola priva della direzione ordinariamente prevista dalla legge e, oltre tutto, determinando una situazione assai inopportuna, e cioè la assunzione di funzioni di direzione e segreteria della scuola in capo ad una coppia di coniugi. Da ciò i giudici di merito hanno correttamente desunto la intenzionalità dell’evento, in quanto la motivazione sull’elemento psicologico si fonda su elementi logici, che non possono essere rivalutati in questa sede.

Il comportamento tenuto dal preside, come descritto nelle sentenza di merito, appare chiaramente illegittimo e contrario alle leggi ed ai regolamenti che prevedono appunto la figura del vicario per far fronte a determinate esigenze di servizio. D’altra parte anche la circolare del Provveditore agli Studi di Salerno n. 125 del 16 febbraio 1993 (citata dal ricorrente come l’atto al quale egli avrebbe dato applicazione) prevede che spetta, ovviamente, al vicario sostituire il titolare della funzione direttiva in caso di assenza o imPedimento e che, solo qualora «dovesse eccezionalmente verificarsi la contemporanea assenza sia del direttore didattico o del preside che del rispettivo vicario», la funzione stessa sia esercitata dal docente più anziano.

2.2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.