Intercettazioni - polizia giudiziaria - utilizzabilita' solo se l'urgenza è motivata

Intercettazioni - polizia giudiziaria - utilizzabilita' solo se l'urgenza è motivata

Intercettazioni - polizia giudiziaria - utilizzabilita' solo se l'urgenza è motivata (Cassazione – Sezione seconda penale (cc) – sentenza 6 novembre-16 dicembre 2002, n. 42161)

Cassazione – Sezione seconda penale (cc) – sentenza 6 novembre-16 dicembre 2002, n. 42161

Presidente Casentino – estensore Fumu Pm Monetti – ricorrente Oxxxxxxx

Svolgimento del processo

Oxxxxxxx Uxxxxxxxxx xxxxxxx ricorre avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli confermativa del provvedimento applicativo della custodia in carcere emesso nei suoi confronti dal Gip presso il medesimo tribunale in ordine ai reati di cui agli articoli 73 e 74 Dpr 309/90.

Denuncia:

- inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni autorizzate con decreti di urgenza del Pm 1476/99 e 1730/99 ed eseguite con apparati in dotazione della polizia giudiziaria; deduce, con riferimento ad entrambi, la mancanza della motivazione in ordine all’eccezionale urgenza che consente il ricorso agli impianti esterni alla Procura, avendo il tribunale erroneamente equiparato ad essa l’urgenza posta a fondamento del provvedimento con il quale il Pm aveva autorizzato direttamente le operazioni ai sensi dell’articolo 267.2 Cpp; rileva altresì, quanto al secondo decreto, come l’autorizzazione all’utilizzo di impianti esterni fosse carente di motivazione anche in relazione all’inidoneità di quelli esistenti presso la Procura della Repubblica e che nessuna rilevanza giuridica – contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza di riesame - può essere attribuita al provvedimento integrativo emesso successivamente dallo stesso Pm.

- vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Le doglianze sono infondate.

Osserva il collegio, innanzi tutto, come correttamente il  tribunale abbia ritenuto che nel decreto 1476/99, emesso in via d’urgenza dal Pm e ritualmente convalidato dal Gip, sia contenuta idonea motivazione in ordine alla sussistenza di entrambi i presupposti previsti dall’articolo 268.3 Cpp; in esso si dà atto infatti in modo esplicito - come si evince dal provvedimento impugnato – dell’insufficienza degli apparati esistenti presso la Procura e si fa altresì espresso riferimento alla situazione di eccezionale urgenza che imponeva l’utilizzazione di quelli in uso alla polizia giudiziaria, richiamandosi a tal fine quanto già evidenziato nel medesimo decreto in ordine alle contingenti emergenze che avevano richiesto al titolare delle indagini di provvedere direttamente a disporre le operazioni ai sensi del comma 2 dell’articolo 267 Cpp.

In proposito è necessario qui ribadire che l’obbligo di motivazione del provvedimento del Pm il quale dispone l’esecuzione delle operazioni mediante impianti diversi da quelli installati nel proprio ufficio viene correttamente assolto con il semplice riferimento all’insufficienza o idoneità di questi ultimi, non essendo esigibile anche la specifica indicazione delle ragioni di tali carenze (sezione seconda, 5 maggio 2000, Papa, rv 216297).

Si deve precisare, inoltre, che valutare se la situazione di urgenza che ha imposto al Pm di disporre direttamente le intercettazioni presenti anche i caratteri di eccezionalità richiesti dal comma 3 dell’articolo 268 Cp per il ricorso agli impianti esterni costituisce apprezzamento di merito che può essere sindacato in questa sede solo sotto il profilo della congruità dell’argomentazione che lo sorregge: e non manifestamente illogica si palesa la giustificazione della condizione di assoluta indifferibilità temporale dell’intervento investigativo fornita sul punto da entrambi i decreti autorizzativi e motivatamente recepita dal giudice del riesame (necessità di accertare e documentare decisivi eventi che si sarebbero prevedibilmente verificati nel ristretto ambito temporale di uno o due giorni).

Né può trascurarsi, in argomento, che se la situazione di eccezionale urgenza di cui all’articolo 268.3 Cpp costituisce uno dei presupposti oggettivi per la legittima utilizzazione di impianti diversi da quelli di Procura, per cui deve necessariamente esistere nel momento in cui si eseguono le operazioni, la sua sussistenza può essere tuttavia desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo e dalle cadenze procedimentali eventualmente ravvicinate (o concitate) desumibili dagli atti, a prescindere dalla circostanza che il Pm abbia specificamente provveduto alla sua enunciazione con espresso riferimento alla deroga circa gli apparati da impiegare (in questo senso conforme, nel testo, Sezioni unite, 31 ottobre 2001, Policastro).

Relativamente, poi, all’integrazione della motivazione dei decreti autorizzativi, disposta con provvedimento del Pm successivo all’esecuzione delle operazioni - ma precedente alla richiesta di applicazione della misura cautelare - con il quale si dà atto dell’insufficienza e idoneità degli apparati in dotazione all’ufficio di Procura, osserva il collegio come debba convenirsi per la legittimità di siffatta pur atipica prassi, in conformità a quanto affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale delle ragioni della deroga alla regola generale può darsi conto in un successivo decreto, anch’esso sottoposto al controllo del giudice, purché anteriore all’utilizzazione degli esiti dell’intercettazione, sicché l’interessato possa aver contezza delle cause che hanno giustificato il ricorso ad impianti esterni (sezione prima, 3 maggio 1991, Mandara, rv 188536; sezione quarta, 17 novembre 1999, Pm in proc. Arizi, rv 215658).

Conforta tale conclusione la considerazione che i presupposti di legittimità del ricorso ad apparati diversi da quelli installati nell’ufficio di Procura consistono in situazioni oggettive delle quali il decreto attuativo opera una mera ricognizione; ciò significa che se è inderogabilmente richiesto che esse sussistano nel momento in cui le operazioni vengono eseguite con modalità straordinarie, è tuttavia consentito che della loro esistenza il Pm possa dare atto durante la (o anche successivamente alla conclusione della) fase esecutiva delle stesse, purché, ovviamente, in un momento anteriore a quello dell’utilizzazione degli esiti dell’intercettazione, caratterizzato dal controllo giurisdizionale che deve poter investire tutti gli aspetti di tale particolarissima ricerca della prova, e dalla (seppur parziale) discovery in favore della difesa; né vale richiamare - per escludere la possibilità di siffatta integrazione - l’obbligo di distruzione della documentazione delle intercettazioni inutilizzabili, che incombe sul giudice, non sul Pm, e che opera solo quando l’inutilizzabilità sia effettivamente accertata e dichiarata dall’organo giurisdizionale.

Quanto alle censure concernenti la ricostruzione del quadro gravemente indiziario operata dal tribunale, si deve rilevare che esse, pur esposte sotto la forma della denuncia del vizio della motivazione, si sostanziano in realtà nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze di causa, non consentita in questa sede; come ha affermato in proposito la giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite, 19 giugno 1996, Di Francesco, rv 205621), ai sensi dell’articolo 606 lettera e) Cpp la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.