ausiliari del giudice - liquidazione del compenso

Comunicazione del decreto nelle forme di cui all'art. 136 e segg. cod. proc. civ. o in altre equipollenti - Attività del cancelliere - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Comunicazione operata direttamente dalla parte privata nei confronti delle controparte personalmente - Idoneità - Esclusione - Fondamento Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3728 del 14/02/2013

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Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3728 del 14/02/2013
Il decreto di liquidazione dei compensi all'ausiliario del giudice, al pari di ogni altro provvedimento giurisdizionale, deve essere comunicato ai sensi degli artt. 136 e segg. cod. proc. civ., ovvero con forme equipollenti, che però non possono prescindere da un'attività del cancelliere, organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale, non potendo ad esso sostituirsi la parte privata con una modalità informativa di carattere extragiudiziale, operata direttamente nei confronti della controparte personalmente, giacché non idonea a soddisfare l'esigenza che il provvedimento sia portato a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della formulazione del rimedio impugnatorio ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.