Accesso - diniego alla domanda di accesso - Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sentenza n. 02730 del 19/11/2010

Diritto di accesso - diniego alla domanda di accesso - declaratoria del diritto di accesso relativamente alla documentazione richiesta - Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sentenza n. 02730 del 19/11/2010

Diritto di accesso - diniego alla domanda di accesso - declaratoria del diritto di accesso relativamente alla documentazione richiesta - L'esclusione del diritto d'accesso, a norma dell'art. 24, 1 comma, lett. a) della L. n. 241/1990, è infatti contemplata non solo per i documenti coperti dal segreto di Stato, ma anche in tutti i casi in cui sussista un “divieto di divulgazione” previsto da norme di legge o di regolamento, e tra questi vanno ricompresi anche i documenti che (come nel caso in esame) sono coperti dalla classifica di “riservato”. (cfr., in termini, Cons. Stato, VI Sezione, 21 settembre 2006 n. 5569). -

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sentenza n. 02730 del 19/11/2010

FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente è stato a capo dell’amministrazione civica del Comune di Sant’Onofrio, a seguito delle consultazioni elettorali celebrate nel 2007. Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2009, si è proceduto allo scioglimento del consiglio comunale del Comune di Sant’Onofrio con contestuale nomina della commissione straordinaria in ragione della ritenuta sussistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata nella vita e nell’attività dell’ente, e ciò sulla scorta di apposita relazione del Prefetto di Vibo Valentia.

Con istanza in data 29 maggio 2010 l’odierno ricorrente ha avanzato domanda di accesso alla detta relazione prefettizia, con cui è stato proposto lo scioglimento del consiglio comunale poi disposto con il citato d.P.R.

Con l’avversata nota in data 7 giugno 2010 il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia ha denegato l’istanza di cui trattasi rappresentando che “la relazione in questione è classificata “RISERVATO” e, come tale, soggetta al regime di cui all’art. 262 del C.P.”.

Avverso detto diniego e comunque per l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla detta relazione prefettizia il sig. Ciancio ha quindi proposto il presente ricorso, a sostegno del quale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Va innanzitutto osservato che non può essere condiviso l’argomento della difesa della resistente Amministrazione secondo cui l’istante difetterebbe di una “posizione legittimante connessa alla mancanza di una situazione giuridicamente rilevante, sotto il profilo della tutela giurisdizionale , atteso che il diritto di accesso alla relazione prefettizia de qua poteva essere azionato processualmente impugnando il D.P.R. di scioglimento del Comune…entro i termini di legge ad oggi abbondantemente decorsi”.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa è infatti ferma nel ritenere che il diritto di accesso ai documenti amministrativi ha natura autonoma rispetto alla posizione giuridica sottostante (giuridicamente rilevante) alla cui tutela (non necessariamente giurisdizionale) l’accesso è orientato. L’accesso, infatti, tende al conseguimento di un autonomo bene della vita, con la conseguenza che in sede di delibazione della richiesta di accesso è del tutto irrilevante l'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre o, come nel caso di specie, avrebbe potuto tempestivamente – a suo tempo - produrre (cfr. Cons. St., 21 febbraio 2005, n. 628). Ma la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 6 del 1999, aveva già chiarito che l'accertamento dell'interesse all'accesso va effettuato con riferimento alla finalità che il richiedente dichiara di perseguire, non potendosi operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere.

Alla stregua di siffatto indirizzo non può dunque costituire impedimento al diritto di accesso fatto valere dall’odierno ricorrente il decorso, in sé considerato, del termine per l’impugnativa del decreto di scioglimento del consiglio comunale di Sant’Onofrio.

Piuttosto, la pretesa conoscitiva del ricorrente non è, nel merito, accoglibile.

L'esclusione del diritto d'accesso, a norma dell'art. 24, 1 comma, lett. a) della L. n. 241/1990, è infatti contemplata non solo per i documenti coperti dal segreto di Stato, ma anche in tutti i casi in cui sussista un “divieto di divulgazione” previsto da norme di legge o di regolamento, e tra questi vanno ricompresi anche i documenti che (come nel caso in esame) sono coperti dalla classifica di “riservato”. (cfr., in termini, Cons. Stato, VI Sezione, 21 settembre 2006 n. 5569).

Peraltro, la stessa ponderazione degli interessi in gioco ai fini dell'esercizio del diritto di accesso è possibile ove l'amministrazione abbia margini per procedere ad una valutazione discrezionale, ma è preclusa nell'ipotesi in cui la valutazione è vincolata, dovendo l'amministrazione verificare soltanto se la notizia o il documento, che formano oggetto dell'istanza d' accesso , sono coperti dal segreto d'ufficio o da divieto di divulgazione , secondo quanto statuito dal citato art. 24 comma 1, l. n. 241 del 1990 (cfr., in tal senso, Consiglio Stato, sez. VI, 10 novembre 2004, n. 7277).

E’ ovvio che si è in presenza di una deroga al generale principio dell'accessibilità ai documenti amministrativi, ma trattasi di deroga espressamente collegata alla classifica di riservatezza del documento, e quindi, per questa via, a specifiche esigenze di salvaguardia dell'ordine, della sicurezza pubblica o dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità.

Del resto, le disposizioni regolamentari adottate dal Ministero dell’interno, di cui segnatamente all'art. 3 d.m. 10 maggio 1994 n. 415, sottraggono espressamente all’accesso, tra gli altri atti, le "relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza….ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

E’ invero replicabile che il documento di cui è chiesto l'accesso è già stato utilizzato per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Sant’Onofrio. Sebbene la relazione di cui si chiede l’accesso non sia allegata al provvedimento di detto scioglimento, tuttavia, va rilevato che i contenuti della relazione prefettizia, nella parte in cui non è stata classificata come riservata (vedi Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2009), sono stati già ampiamente pubblicati e le circostanze verificate dalla commissione di accesso sono state poste a base del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010