roulotte su suolo privato TAR Campania - NAPOLI, SEZ. IV - Sentenza 5 maggio 2003 n. 4435

roulotte su suolo privato - costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione - demolizione di una roulotte

roulotte su suolo privato -  costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione - demolizione di una roulotte (TAR Campania - NAPOLI, SEZ. IV - Sentenza 5 maggio 2003 n. 4435)

TAR Campania - NAPOLI, SEZ. IV - Sentenza 5 maggio 2003 n. 4435

(omissis)

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- dell’ordinanza del Sindaco di Massa Lubrense n. 115 del 16 febbraio 1995, notificata il 22 febbraio 1995, con la quale il Sindaco ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di una roulotte con ripristino dello stato dei luoghi;

- di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente, ancorché interno e non noto, comunque lesivo degli interessi o dei diritti della ricorrente.

(omissis)

FATTO

Con ricorso notificato in data 21 aprile 1995 e depositato il 18 maggio 1995, la ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe, deducendo la illegittimità per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, 2° e 3° comma, L. n. 47/85; eccesso di potere;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, 2° e 3° comma, L. n. 47/85; eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà ed illogicità;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, 2° e 3° comma, L. n. 47/85; eccesso di potere.

Interveniva in giudizio il Consorzio Cooperativo Riviera San Montano deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 2 aprile 2003 su richiesta delle parti la causa veniva assunta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ritiene il Collegio che il deposito di una roulotte all’interno di un suolo privato debba qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione (T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile 1999; T.A.R. Genova n. 202 del 3 maggio 1999 "Tutti gli interventi edilizi suscettibili di produrre una significativa trasformazione urbanistica dell'area su cui insistono sono soggetti a concessione di costruzione; pertanto, anche la sistemazione stabile di una roulotte, con relativi preingressi costituiti da verande in telaio sostenute da strutture in ferro e pedane lignee allacciate alla civica conduttura dell'acqua e fornite di energia elettrica, necessita del previo rilascio del detto titolo").

In particolare, la non facile e rapida rimovibilità dell'opera ovvero il tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo e la durata nel tempo del manufatto stesso costituiscono chiare manifestazioni della incidenza urbanistica dell’opera che, in tali condizioni, necessita di concessione edilizia (T.A.R. Aquila n. 583 del 29 luglio 2000; T.A.R. Genova n. 202 del 3 maggio 1999).

Sulla base di tali considerazioni ed in relazione alle risultanze degli atti di causa, occorre rilevare che nella fattispecie oggetto del presente ricorso la roulotte di cui all’atto impugnato ha assunto le caratteristiche della stabilità e permanenza in relazione alla ubicazione della stessa ed al notevole lasso di tempo intercorso dalla sistemazione della medesima.

In particolare, quanto alla ubicazione della roulotte, il provvedimento impugnato evidenzia che la stessa insiste "su terrazzamento privo di passo carrabile" con conseguente assunzione del carattere di definitività della installazione in vista della impossibile rimozione della roulotte se non per attraverso la creazione di un apposito passo carrabile.

D’altra parte, il notevole lasso di tempo intercorso dal deposito della roulotte ha anch’esso concorso a determinare una situazione di stabilità e definitività della installazione che ha quindi assunto tutte le caratteristiche rilevanti ai fini della qualificazione in termini di vera e propria costruzione edilizia.

Conseguentemente e per i motivi indicati, il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2003.