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Avvocato che agisce giudizialmente privo di procura - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025

L’esercizio dell’azione giudiziale da parte del legale privo di procura

L’avvocato che agisca giudizialmente privo di procura non depone certo nel senso di un operare professionale decoroso, diligente e competente, ma tale carenza non è di per se stessa (e cioè in assenza di altre aggiuntive circostanze, per esempio la dissenziente volontà del cliente o forme di scorretto accaparramento di clientela) un illecito deontologico, ben potendo trattarsi di semplice errore professionale passibile di responsabilità civile risarcitoria nei confronti del cliente, e ciò a prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza prima e la Riforma Cartabia poi, hanno sostanzialmente ridotto la rilevanza della procura assente o viziata, prevedendone la sanabilità
(Nel caso di specie, la procura alle liti veniva depositata solo dopo l’iscrizione della causa a ruolo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025