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Pubblicità finalizzata all’informazione dell’attività professionale e pubblicità prettamen­te ‘commerciale’ o ‘reclamistica’ - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 8 aprile 2026

Promo, coupon, card e abbonamenti: la rilevanza deontologica della pubblicità professionale prettamen­te ‘commerciale’ o ‘reclamistica’

In considerazione della specificità della professione forense, della sua funzione sociale e del suo ruolo di necessario partecipe dell’esercizio diffuso della giurisdizione, la normativa italiana ed europea in tema di pubblicità, anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia, consente all’avvocato di fornire specifiche informazioni sull’attività ed i servizi professionali offerti, ma non lo legittima ad una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici.

A tal fine, l’art. 17 cdf e l’art. 35 cdf tracciano appunto il confine tra la pubblicità finalizzata all’informazione dell’attività professionale, con­sentita all’avvocato, e la pubblicità prettamen­te ‘commerciale’ o ‘reclamistica’ finalizzata alla promozione di ‘prodotti’ o ‘servizi’ offerti al pubblico, non consentita all’avvocato per il peculiare ruolo riconosciutogli nella tutela dei diritti.

Consegue che la pubblicità non è lecita se realizzata con la promozione della figura professionale attraverso i metodi propri del marketing aggressivo o commerciale e le tipiche strategie che le aziende utilizzano per aumentare la visibilità, la domanda e le vendite dei propri prodotti, poiché tali modalità violano i doveri di dignità e decoro, nonché il divieto di accaparramento della clientela, che è posto a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela ed è sancito all’art. 37 cdf, il cui primo comma vieta l’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 8 aprile 2026