I concetti di probità, dignità e decoro. Il dovere di verità. - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 24 marzo 2026
Violazione di specifici doveri di comportamento e principi deontologici generali - I fondamentali princìpi della deontologia - Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo
In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del Codice deontologico che elencano i comportamenti che il professionista deve tenere nei rapporti con i colleghi, la parte assistita, la controparte, i magistrati e i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, previsti in via generale dalla legge professionale e dallo stesso Codice, sicché la loro inosservanza si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri, la quale non richiede un autonomo accertamento, a meno che non sia contestata in relazione a comportamenti
I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.
Stante la c.d. “tendenziale” tipicità dell’illecito deontologico, l’art. 50 cdf (che disciplina il dovere di verità dell’avvocato nel processo stabilendo il divieto di ivi introdurre elementi di prova o documenti che egli sappia essere falsi) può costituire valido criterio e quindi parametro per la repressione di illeciti disciplinari atipici aventi analoghe caratteristiche, come nel caso in cui i falsi riguardino atti e documenti estranei al processo, e ciò alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1 co. 3, 9 e 11 del CDF, i quali evocano la funzione sociale, nonché i doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro dell’avvocato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 24 marzo 2026