Turbare il regolare iter processuale di un giudizio - Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si accordi con il cancelliere affinché, pure in cambio di una somma di denaro, venga occultato il fascicolo processuale di un proprio assistito al fine di ottenere un rinvio dell’udienza o comunque turbarne il regolare iter giudiziario (Nel caso di specie, l’avvocato e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda erano stati condannati in sede penale con sentenza passata in giudicato).
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 395 del 22 dicembre 2025
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