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Avvocati di enti pubblici - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 267 del 24 settembre 2025

Avvocati degli enti pubblici: l’Ordinamento forense è lex specialis - Avvocati di enti pubblici: i tre requisiti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo -Avvocati di enti pubblici: i tre requisiti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo - L’avvocato degli Enti pubblici non può altresì ricoprire incarichi amministrativi e gestionali

L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente¬ avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
L’avvocato degli Enti pubblici non può altresì ricoprire incarichi amministrativi e gestionali
Gli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi, in autonomia ed indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa (ivi comprese quelle di natura disciplinare nei confronti di altri dipendenti), venendo meno altrimenti i requisiti di cui all’art. 23 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, in aggiunta all’incarico presso l’Avvocatura del Comune, l’avvocato era anche dirigente a tempo indeterminato di taluni servizi amministrati del medesimo Comune).
Avvocati degli enti pubblici: l’Ordinamento forense è lex specialis
In tema di avvocati degli Enti pubblici, la mancanza di esclusività nel senso di attività esclusiva della trattazione degli affari legali dell’ente di cui si è dipendente – in costanza di altra funzione di assistenza giuridico amministrativa – non consente l’iscrizione nell’Elenco speciale ovvero ne impone la cancellazione. Tale principio non subisce deroga dall’art. 1, co. 221, L. n. 208/2015 – cd Legge di stabilità 2016, che non si pone in termini di specialità nei confronti dell’art. 23 L. n. 247/2012, giacché è anzi quest’ultima disposizione che, afferendo all’ordinamento sezionale della professione forense, detta i criteri e le condizioni di validità per l’iscrizione negli Albi e negli Elenchi speciali degli Avvocati, ponendosi quale norma speciale (rectius: eccezionale) rispetto alla disciplina generale dell’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che sancisce l’incompatibilità tra la professione di avvocato e lo status di pubblico dipendente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 267 del 24 settembre 2025