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Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026

Il mancato invio del Mod. 5 costituisce illecito deontologico permanente – L’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico

L’omesso invio del Mod. 5 a Cassa forense costituisce condotta illecita di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l’avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione.

Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdf).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026