Nemo tenetur se detegere: il diritto di difesa dell’incolpato comprende quello di rimanere in silenzio nonché di mentire sulle proprie responsabilità
Il dovere di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente) non preclude all’avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell’art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi. In particolare, non costituisce più illecito disciplinare la mancata risposta dell’incolpato alla richiesta di chiarimenti, notizie o adempimenti avanzata dal Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, ai sensi dell’art. 71 CDF. La rilevanza di tale omissione, infatti, è stata ridimensionata in considerazione del diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 365 del 1° dicembre 2025
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