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Le dichiarazioni dell’esponente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 397 del 22 dicembre 2025

Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 397 del 22 dicembre 2025