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Natura accusatoria del procedimento disciplinare e onere della prova a carico dell’organo di disciplina -Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 339 del 13 novembre 2025

Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati ha natura accusatoria - Illegittimità della sanzione disciplinare fondata sull’inversione dell’onere probatorio

Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati ha natura accusatoria; pertanto, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.

Non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza, né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, gravando invece sul Consiglio territoriale di disciplina l’onere di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico. L’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che va pertanto prosciolto.

È illegittima e ingiusta la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina non già sulla base di prove a carico dell’incolpato, bensì sul rilievo che quest’ultimo non avrebbe “addotto elementi idonei a negare gli addebiti” o non avrebbe fornito “la prova adeguata e sufficiente ad escludere le condotte ascritte”.

Tale iter argomentativo integra una inammissibile inversione dell’onere probatorio, posto che è onere dell’organo di disciplina fornire la prova della colpevolezza rispetto agli addebiti contestati, con argomentazioni logiche e razionali nella motivazione della decisione, prima di addivenire all’irrogazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 339 del 13 novembre 2025