Procedimento disciplinare -Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 278 del 6 ottobre 2025
Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento - La corrispondenza (rectius, correlazione) tra addebito contestato e decisione disciplinare - La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità -Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’individuazione della sanzione applicabile in concreto
Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento
L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum(1).
Tuttavia, da tale principio discende che -qualora la norma de qua sia entrata in vigore dopo la decisione del CDD ma nelle more del giudizio di gravame- la sentenza di patteggiamento non può essere (più) utilizzata dal CNF che sia chiamato a valutarla probatoriamente, ancorché in sede locale il CDD abbia legittimamente applicato altra regola di utilizzabilità probatoria proprio in forza della diversa normativa vigente illo tempore(2).
Conseguentemente, l’inutilizzabilità a fini probatori della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impone al CNF di svolgere un giudizio di resistenza per verificare se, a prescindere da quella, si disponga di adeguati elementi di prova per affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato con riferimento alla contestazione deontologica a suo tempo mossagli.
La corrispondenza (rectius, correlazione) tra addebito contestato e decisione disciplinare
Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.
La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità
L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese.
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’individuazione della sanzione applicabile in concreto
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 278 del 6 ottobre 2025