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L’esercizio del diritto di critica - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 7 maggio 2026

Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza

L’esercizio del diritto di critica, anche se aspro e veemente, è consentito quando funzionale alla tutela degli interessi del proprio assistito e non si risolva in una gratuita aggressione alla sfera morale e professionale altrui.

Sono pertanto lecite le espressioni che, per quanto severe, si mantengano nell’alveo della dialettica processuale e della qualificazione giuridica dei fatti, senza violare i limiti della continenza e del rispetto della funzione difensiva altrui.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 7 maggio 2026