Espressioni sconvenienti od offensive Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 26 marzo 2026
Le urla non sono, di per sè sole, “espressioni sconvenienti ed offensive” Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza
Un tono di voce alterato, per quanto possa denotare una mancanza di urbanità, non integra di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 cdf, che sanzionano l’uso di “apprezzamenti denigratori” ed “espressioni offensive o sconvenienti”, ovvero condotte che ledono la reputazione e il decoro del collega attraverso specifiche parole o frasi. In assenza di prova sul contenuto offensivo delle espressioni, la condotta non assume rilevanza disciplinare sotto questo profilo (Nel caso di specie, trattavasi di “toni elevati”, “tono concitato” e “urla”, senza tuttavia alcuna specifica espressione denigratoria o offensiva).
L’esercizio del diritto di critica, anche se aspro e veemente, è consentito quando funzionale alla tutela degli interessi del proprio assistito e non si risolva in una gratuita aggressione alla sfera morale e professionale altrui. Sono pertanto lecite le espressioni che, per quanto severe, si mantengano nell’alveo della dialettica processuale e della qualificazione giuridica dei fatti, senza violare i limiti della continenza e del rispetto della funzione difensiva altrui (Nel caso di specie, l’avvocato aveva utilizzato le espressioni intimidazione illecita”, “precetto illegittimo”, “notificato in violazione di legge”).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 26 marzo 2026