Corrispondenza “riservata” scambiata con il collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 26 marzo 2026
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza “riservata” scambiata con il collega - Produzione di corrispondenza riservata: l’assenza di danno non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare
La ratio dell’art. 48 cdf (dal 2024 ancor più specificata) ha come finalità la libertà di espressione tra colleghi, tutelando la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario. Infatti, mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive.
Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.
L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di produzione in giudizio di corrispondenza riservata tra colleghi).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 26 marzo 2026