Cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco – effetti - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 269 del 24 settembre 2025
Delibera di cancellazione dall’albo: gli effetti possono retroagire alla data di presentazione della relativa domanda - Domanda di cancellazione dall’albo: gli effetti decorrono, normalmente, dalla delibera del COA ma possono retroagire ad un momento precedente solo ove non pregiudichino la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte - Tenuta albi: il CNF che annulla il provvedimento del COA non provvede direttamente all’iscrizione o alla cancellazione ingiustamente negate in sede locale
Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista.
Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista. Infatti, sarebbe viziato da eccesso di potere per irragionevolezza un provvedimento che, accogliendo un’istanza in tal senso dell’iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con evidenti possibili conseguenze negative in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali dell’avvocato iscritto.
Nel caso di annullamento, in sede di gravame, del provvedimento adottato dal COA in tema di tenuta dell’albo, il CNF non provvede altresì all’iscrizione o alla cancellazione ingiustamente negate in sede locale, che rimangono di competenza funzionale del COA appellato (Nel caso di specie, l’iscritto aveva impugnato al CNF la delibera del COA che aveva negato la retrodatazione degli effetti della cancellazione dall’albo alla data di presentazione della relativa domanda. Nell’accogliere il ricorso, il CNF ha annullato la delibera impugnata, limitandosi a dichiarare il diritto del ricorrente alla retrodatazione della cancellazione alla data della domanda).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 269 del 24 settembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 270 del 24 settembre 2025
