La formazione e l’uso di un atto falso - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 24 marzo 2026
Sospeso l’avvocato che formi e utilizzi un testamento falso per appropriarsi dell’eredità del de cuius - Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di un falso testamento costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)
Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdf, il comportamento dell’avvocato che, utilizzi un testamento che sappia essere falso per appropriarsi di un’eredità, in quanto tale condotta mina alla radice l’affidamento che la collettività deve poter riporre nella figura del legale quale garante della legalità
(Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale, ritenendo provata la falsificazione del testamento e la conseguente appropriazione indebita del patrimonio del defunto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni).
La formazione e l’uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza (Nel caso di specie trattavasi di testamento falso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 24 marzo 2026