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Corrispondenza direttamente alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 26 marzo 2026

La ratio dell’art. 41 codice deontologico - L’illecito ha natura istantanea

La ratio dell’art. 41 cdf (secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è quella di garantire un confronto leale e corretto tra professionisti, evitando che la parte, considerata soggetto “debole” sul piano tecnico-giuridico, possa essere esposta a iniziative o pressioni del legale di controparte senza l’assistenza del proprio difensore.
Peraltro, l’eventuale preesistenza di trattative con la parte personalmente e l’urgenza di ottenere chiarimenti non sono idonee a escludere la rilevanza disciplinare della violazione.
La violazione dell’art. 41 cdf (secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è un illecito di natura istantanea che si perfeziona con il mero contatto diretto, a prescindere dal contenuto della comunicazione e dall’eventuale buona fede dell’agente.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 26 marzo 2026