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Rapporti con la controparte assistita da altro legale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 24 marzo 2026

 I limiti deontologici nei rapporti con la controparte assistita da collega valgono anche per l’avvocato che agisce in proprio. L’avvocato non può ricevere o mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale. Il divieto di ricevere e mettersi in contatto diretto con la controparte assistita da altro legale riguarda anche suoi eventuali rappresentanti (pure di fatto)

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto accordarsi o mettersi in contatto diretto con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega ai sensi dell’art. 41 cdf, la cui ratio è quella di tutelare la fondamentale funzione della difesa e della presenza dell’avvocato in ogni fase del rapporto professionale. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.

L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale, alla quale può indirizzare corrispondenza esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, in tal caso inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste (art. 41 cdf). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso. Ciò vale anche per l’avvocato che agisca in proprio e non come difensore di terzi (Nel caso di specie, l’avvocato in proprio aveva direttamente raggiunto un accordo transattivo con la controparte, sebbene questa fosse assistita da un avvocato).

Il divieto per l’avvocato di ricevere e mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale (art. 41 cdf) riguarda anche eventuali soggetti, diversi dal difensore, che comunque agiscano per suo conto o in sua rappresentanza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva concordato una transazione con il nipote della sua controparte, ancorché quest’ultima fosse assistita da un avvocato).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 24 marzo 2026