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Appropriazione indebita delle somme spettanti al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 370 del 3 dicembre 2025

Individuazione del dies a quo della prescrizione dell’illecito disciplinare - costituisce illecito deontologico permanente - la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

Nel caso di illecito permanente del professionista realizzato con l’omissione del rendiconto e con il trattenimento della somma consegnata dal cliente, il momento in cui cessa la permanenza dell’illecito coincide con quello dell’indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, cui può essere equiparata la negazione di averla ricevuta, in applicazione analogica dell’art. 158 c.p.
L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui costituisce illecito deontologico permanente.
Conseguentemente, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché:
1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero
2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta;
3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale
L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità.
Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale.
L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 370 del 3 dicembre 2025