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Sospensione cautelare: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 308 del 11 luglio 2026

Necessaria la previa audizione dell’iscritto - lo strepitus fori è tuttora presupposto necessario

La sospensione cautelare è adottata all’esito di un sub procedimento regolato dall’art. 60 della l. prof. e dall’art. 32 del Reg. CNF 2/2014 che dispongono possa essere disposta, nei casi tassativamente previsti, “previa audizione” dell’attinto, quale previsione distinta e autonoma rispetto alle facoltà difensive che conseguono alla segnalazione della notizia dell’illecito (art. 50 e art. 11 reg. CNF). In difetto, il provvedimento cautelare è nullo, a prescindere dall’eventuale assenza di una lesione in concreto del diritto di difesa dell’incolpato.

Il c.d. strepitus fori è tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 308 del 11 luglio 2026