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Il divieto di interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario vale anche per l’avvocato-parte. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 20 marzo 2026

Costituisce illecito disciplinare (art. 53 co. 2 cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa.

Peraltro, tale principio -che costituisce una specificazione dei generali doveri di correttezza e lealtà nell’esercizio della professione- si applica ex artt. 2 e 9 cdf anche al caso in cui l’avvocato sia costituito in proprio ovvero con l’assistenza di altro difensore, senza che ciò costituisca disparità di trattamento tra la parte “comune”, che rimarrebbe impunita se interpellasse il giudice fuori udienza, e la parte avvocato, soggetto invece a sanzione disciplinare. 

(Nel caso di specie, l’avvocato -parte in un procedimento civile, ove era costituito tramite difensore- aveva inviato al proprio giudice una email corredata da precedenti giurisprudenziali, a sostegno della propria tesi giuridica, su cui il giudice stesso si era riservato).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 20 marzo 2026