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Rapporti con i Magistrati - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 280 del 6 ottobre 2025

La relazione sentimentale con il giudice impone la rinuncia ai mandati relativi a cause pendenti avanti al medesimo - Illecito prestare denaro al giudice delle proprie cause, anche senza finalità corruttive - Illecito consumare, peraltro in tribunale, rapporti sessuali con il magistrato incaricato di propri giudizi

La relazione sentimentale con il giudice impone la rinuncia ai mandati relativi a cause pendenti avanti al medesimo
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con un magistrato, non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi al medesimo, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 c.d.f., la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Nel caso di specie, dall’istruttoria esperita in sede penale era peraltro risultato che l’incolpata aveva telefonato al magistrato di una propria causa e con cui aveva una relazione sentimentale, avanzando una “richiesta di informazione e comunque di pronuncia favorevole”).
Illecito prestare denaro al giudice delle proprie cause, anche senza finalità corruttive
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, anche senza finalità corruttive ma nell’ambito di un rapporto di stretta confidenzialità e affettività tra le parti, conceda un prestito di denaro al magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 cdf, la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
Illecito consumare, peraltro in tribunale, rapporti sessuali con il magistrato incaricato di propri giudizi
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, peraltro all’interno dello stesso Palazzo di giustizia, consumi rapporti sessuali con il magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 280 del 6 ottobre 2025