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Rapporti con i terzi e i colleghi - Illecito screditare il collega agli occhi del suo cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 20 marzo 2026

La violazione dei doveri di fedeltà, fiducia, diligenza e competenza non riguarda soltanto il rapporto con il cliente - Illecito screditare il collega agli occhi del suo cliente - La minaccia sproporzionata e vessatoria (oltreché infondata) di querelare controparte

Gli artt. 10 (dovere di fedeltà), 11 (rapporto di fiducia), 12 (dovere di diligenza) e 14 (dovere di competenza), pur trovando primaria applicazione nel rapporto con il cliente, delineano doveri generali di condotta la cui violazione può riverberarsi anche nei rapporti con i terzi e i colleghi, compromettendo l’immagine e la dignità della professione forense, bene giuridico tutelato dall’ordinamento professionale nel suo complesso.

Illecito screditare il collega agli occhi del suo cliente

Costituisce illecito disciplinare, per violazione degli artt. 42 e 52 cdf, il comportamento dell’avvocato che denigri un collega nella corrispondenza inviata direttamente al suo cliente, trattandosi di condotta particolarmente lesiva della dignità professionale, volta a minare il rapporto fiduciario tra il collega e il suo assistito 

(Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato una diffida alla controparte, ivi palesemente accusando di incompetenza il suo difensore in maniera gratuita, affermando in particolare di ignorare “istituti giuridici che si acquisiscono ai primi anni universitari, oltre che nell’esercizio concreto della professione”).

La minaccia sproporzionata e vessatoria (oltreché infondata) di querelare controparte

Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 65 co. 1 cdf, il comportamento dell’avvocato che, in modo sproporzionato e vessatorio oltre che giuridicamente infondato, minacci controparte di depositare querela per il supposto reato di cui all’art. 388 c.p. (“Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 20 marzo 2026