Competenza territoriale e criterio della prevenzione - Il trasferimento dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare non incide sulla competenza del CDD
La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 51 L. n. 247/2012, art. 4 Reg. CNF n. 2/2014).
L’eventuale trasferimento del segnalato o incolpato presso altro Distretto non incide sul procedimento disciplinare in corso, che rimane radicato ove originariamente instaurato, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, secondo cui eventuali modificazioni dello stato esistente al momento dell’avvio del procedimento non determinano spostamenti della giurisdizione o della competenza in capo ad altro giudice.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 26 marzo 2026