Skip to main content

Dichiarazioni dell’esponente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 20 febbraio 2026

Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente - Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

In ottemperanza ai più elementari principi che governano, sia nel procedimento civile che in quello penale, la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento, la sola accusa formulata dall’esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell’incolpato, anche se quest’ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse. Le accuse, infatti, vanno provate, non solo formalizzate sulla scorta di una doglianza di parte.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 20 febbraio 2026

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -