la ratio del divieto di cui all’art. 68 co. 5 cdf - Il curatore speciale del minore non può assistere un genitore contro l’altro in controversie familiari
L’art. 68 co. 5 cdf sanziona la condotta dell’avvocato che, dopo aver assistito un minore in una causa familiare, assuma successivamente la difesa di uno dei genitori, non solo per il potenziale conflitto di interessi, ma anche per la posizione privilegiata che il legale può, anche solo in astratto, avere per le informazioni ricevute e per essersi potuto confrontare con il minore sulle circostanze oggetto di causa, attività preclusa ai difensori dei genitori nelle controversie familiari.
L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa, ex art. 68 co. 5 cdf
(Nel caso di specie, dopo essere stato curatore speciale del minore, l’avvocato si era costituito nel giudizio di separazione giudiziale nell’interesse della madre del minore stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di mesi otto irrogata dal CDD).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 20 febbraio 2026